Martedì, 03 Novembre 2020 17:21

Modifiche alla Disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale

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Passato all’onore della cronaca per l’introduzione nel Codice penale dell'articolo 391-ter in materia di contrasto all'introduzione e all'utilizzo di dispositivi di comunicazione in carcere, il Decreto Legge 21 ottobre 2020 n. 130, introduce anche modifiche alla disciplina sul Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

L’articolo 13 del Decreto Legge n. 130 in poco più di 10 righe, sembra accogliere, sin dalla denominazione stessa, il sempre più ampio mandato dell’Ufficio. Non più Garante delle persone detenute o private della libertà personale, ma solo Garante delle persone private della libertà personale. Un taglio inequivocabile e condivisibile per non porre l’accento sulla detenzione penale, ma sulla privazione della libertà, che purtroppo è bene ricordarlo, a volte può prende forma non solo all’interno di un istituto penitenziario, ma anche in luoghi dove “detenuti” non ci sono, (Cpr, hotspot, nelle strutture sanitarie dove presenti delle persone sottoposte al trattamento sanitario obbligatorio e non ultimi in questo periodo i monitoraggi presso le Rsa).

Importanti anche le modifiche al Meccanismo Nazionale di prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, a cui vengono garantiti tutti i poteri e le prerogative del Protocollo ONU (Opcat).

Uno “strumento” oggi capace, è l’auspicio, di consolidare garanzie e diritti, grazie ad un maggiore coinvolgimento dei Garanti territoriali, che potranno essere delegati allo “svolgimento di specifici compiti in particolari circostanze per massimo sei mesi”. Permettendo loro di vigilare, affinché l'esecuzione sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti; visitare strutture, senza necessità di autorizzazione; richiedere alle amministrazioni responsabili delle strutture informazioni e documenti; verificare il rispetto degli adempimenti connessi ai diritti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica del 1999, n. 394; formulare specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata.

Modifiche che accompagnano la proroga, di due anni, oltre la scadenza naturale, del mandato dell’attuale Collegio del Garante delle persone private della libertà personale.

G. B.

Per saperne di più: www.garantenazionaleprivatiliberta.it

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