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Lunedì, 12 Novembre 2018 12:14

Eppur qualcosa si muove (anche in carcere): misure alternative

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Continua il nostro viaggio  tra  le misure alternative alla detenzione previste dall’Ordinamento Penitenziario italiano, che contemplano, se si hanno i requisiti di legge necessari per beneficiarne, la possibilità di scontare la pena presso un’abitazione.

Detenzione domiciliare è la misura alternativa che consente di scontare la pena nella propria abitazione o in un altro luogo di privata dimora, luogo pubblico di cura, assistenza e accoglienza. Nel caso di donne incinte o madri di prole di età inferiore ad anni 10 con lei convivente, di case famiglie protette. Possono fare richiesta al Tribunale di sorveglianza i detenuti che hanno compiuto 70 anni ad eccezione di chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non è recidivo reiterato. Tale misura può ottenerla chi ha una pena o un residuo pena inferiore ai 4 anni, la donna in stato di gravidanza, madre o padre con bambini conviventi di età inferiore ai 10 anni, detenuti con particolare condizione di salute o di età superiore ai 60 anni se inabile o inferiore ai 21 anni. Chi deve scontare una pena anche residua inferiore ai 2 anni con esclusione di chi sia stato condannato per uno dei reati previsti dall’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario, quando non ricorrono i presupposti per l’affidamento in prova al servizio sociale. La misura in questione viene concessa dal Tribunale di sorveglianza e dal momento della notifica dell’ordinanza di ammissione il detenuto non è più a carico dell’Amministrazione penitenziaria. Per quanto riguarda il controllo viene effettuato dagli organi di polizia mentre per il sostegno si istaura rapporto con il UEPE. Il detenuto che necessita di particolari esigenze può presentare richiesta di modifica delle prescrizioni al magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare. Da ricordare che durante l’esecuzione della pena in detenzione domiciliare si può richiedere ogni semestre la concessione della liberazione anticipata.

Esecuzione domiciliare delle pene detentive non superiore a 18 mesi, comunemente riconosciuta come “legge Alfano”, può fare richiesta chi ha un residuo pena non superiore a diciotto mesi, a scontare la pena presso la propria abitazione o un altro luogo pubblico o privato. Tale misura non è concessa a chi ha commesso reati che rientrano nell’elenco dell’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario, a chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, al detenuto che non ha un domicilio idoneo alla sorveglianza e alla tutela della persona offesa dal reato commesso. La richiesta deve essere presentata al magistrato di sorveglianza, invece l’educatore di riferimento collabora con l’assistente sociale per la stesura della relazione che invierà al magistrato. Dopo la concessione della misura sarà competenza dell’UEPE segnalare ogni intervento rilevante sull’esecuzione della pena trasmettendo relazioni trimestrali al magistrato. Anche in questo caso per particolari esigenze, di lavoro o altro può avanzare richiesta per la modifica delle prescrizioni consultandosi con l’assistente sociale di riferimento.

A.I.

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