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Martedì, 04 Dicembre 2018 10:49

Eppur qualcosa si muove (anche in carcere): misure alternative

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Terminiamo il nostro viaggio dentro le misure alternative con l’affidamento in prova al servizio sociale e la liberazione condizionale.

Affidamento in prova al servizio sociale è una misura alternativa alla detenzione carceraria finalizzata ad evitare alla persona condannata la condizione di privazione della libertà personale. La misura consiste di affidare il condannato al Servizio Sociale, fuori dal carcere per un periodo uguale a quello della pena da scontare.  L’istanza va presentata al Tribunale di Sorveglianza e può accedervi chi è stato condannato a pena detentiva o anche residuo pena non superiore a tre anni. con le recenti modifiche legislative l’affidamento può essere concesso al condannato che deve espiare una pena anche residua non superiore a 4 anni di detenzione, quando nell’anno precedente alla richiesta ha avuto una condotta conforme e regolare ovvero, non ha sanzioni disciplinari, richiami, ammunizioni. Dopo aver inoltrato la richiesta si apre il periodo di osservazione comportamentale del detenuto con periodici colloqui con l’equipe trattamentale del carcere e con l’assistente sociale di riferimento che collegialmente redigeranno la relazione di sintesi da inviare al magistrato di sorveglianza. Importante e da non sottovalutare è la completezza dell’istanza di affidamento, questa deve essere corredata dalla documentazione necessaria prima fra tutte l’elezione di domicilio (pena inammissibilità), contratto di lavoro (se c’è). Quindi prima della fissazione della camera di consiglio trascorrerà un po’ di tempo (in base agli impegni del tribunale di sorveglianza tale periodo può oscillare dai 4 ai 6 mesi talvolta anche più). In caso di esito positivo verrà notificata l’ordinanza contenente tutte le prescrizioni che dovranno essere sottoscritte e accettate dal detenuto per dare esecuzione alla misura alternativa. Normalmente queste contengono: l’orario di uscita e di rientro in abitazione, la libertà di locomozione, le attività da svolgere, divieto di frequentare determinati locali e soggetti. L’applicazione dell’affidamento fa venire meno ogni rapporto con l’istituzione carceraria creando una relazione di tipo collaborativo con l’ufficio di esecuzione penale esterna. Infatti, avvenuta la notifica a chi è stato concesso affidamento avrà di solito 5 giorni di tempo per presentarsi all’UEPE e comunicare l’accoglimento della misura alternativa. Da questo momento si apre il rapporto collaborativo con l’assistente sociale che infatti, riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto. Nel corso dell’affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza. Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, su proposta dell’assistente sociale dal magistrato di sorveglianza. In casi di urgenza possono essere autorizzate anche in forma orale. L’esito positivo del periodo di prova (come detto la durata coincide con quella della pena da scontare), estingue la pena ed ogni effetto penale. Qualora l’affidato si trovi in condizioni economiche disagiate, il tribunale di sorveglianza può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non è stata riscossa. All’affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità è concessa (sempre dietro richiesta) la liberazione anticipata.

Liberazione condizionale consiste nella possibilità di concludere la pena all’esterno del carcere in regime di libertà vigilata. La richiesta può essere avanzata da chi ha scontato almeno 30 mesi e comunque almeno metà della pena inflitta quando il rimanente della pena non supera i 5 anni. invece, se si è recidivi almeno aver scontato 4 anni di pena e non meno dei ¾. Mentre, per gli ergastolani aver scontato 26 di pena. la concessione del beneficio richiede due requisiti indispensabili: che il condannato sottoposta a pena detentiva abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento. Un elemento probativo sul ravvedimento può essere la preventiva ammissione del detenuto ad altre misure in ordine graduale (es. permessi premio, lavoro esterno, semilibertà, liberazione anticipata). Un altro requisito è che si sia effettuato il risarcimento del danno alla parte lesa. La concessione della liberazione condizionale è subordinata all’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, ma il condannato può dimostrare di essere nell’impossibilità di adempiere (per tale verifica si può ricorrere a dimostrare che sono state accolte da parte del tribunale di sorveglianza: gratuito patrocinio, remissione del debito). La decisione sull’istanza d’ammissione alla liberazione condizionale è adottata dal Tribunale di sorveglianza competente. La richiesta deve contenere tutta la documentazione necessaria e completa dalla relazione di sintesi effettuata congiuntamente dell’educatore e dall’assistente sociale. Dalla notifica di accoglimento della misura il detenuto deve essere subito scarcerato e nel corso di tale misura alternativa, in relazione all’osservanza delle prescrizioni disposte dal magistrato di sorveglianza (anche queste possono essere modificate in tempo successivo in base alle esigenze del condannato), è sottoposto alla sorveglianza dell’autorità di pubblica sicurezza, che deve esercitare da non rendere difficoltosa al liberato condizionalmente, la ricerca di un lavoro e di consentirgli di compierlo con la necessaria tranquillità. Anche come per l’affidamento il soggetto istaura un rapporto di collaborazione con l’UEPE che riferirà l’andamento e la condotta dello stesso al magistrato di sorveglianza. Importante per la determinazione delle prescrizioni,  per opera del magistrato di sorveglianza, è effettuata con decreto, udito l'interessato. Non è richiesta l'adozione del procedimento di sorveglianza, non trattandosi di applicazione o di esecuzione di misura di sicurezza. Circa il tempo della determinazione delle prescrizioni in caso di ammissione alla liberazione condizionale nell’ordinanza è fissato il termine entro il quale, dopo la scarcerazione, l’interessato dovrà presentarsi all’ufficio di sorveglianza del luogo dove si esegue la libertà vigilata. Lì saranno determinate, dal magistrato di sorveglianza, le relative prescrizioni. Per quanto concerne il contenuto delle prescrizioni, i vari magistrati di sorveglianza utilizzano diverse prassi applicative: al soggetto, in genere, sono impartite disposizioni concernenti la frequentazione di determinati luoghi o ambienti, gli orari nei quali deve essere reperito presso l'abitazione, i limiti territoriali negli spostamenti e, in particolare, l'obbligo di sottoporsi alla sorveglianza dell'autorità di pubblica sicurezza e di tenere contatti con l’UEPE.

A.I.

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